Il Dizionario fornisce il significato dei termini latini: da quelli più brevi e concisi (iuris tantum, dies a quo ecc.) ad espressioni più complesse (exceptio inadimpleti contractus, par condicio creditorum ecc.) fino ai cd. brocardi, ossia quelle massime giuridiche, elaborate dai giureconsulti romani, che uniscono alla concisione il pregio della chiarezza.
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